“Nessuna disposizione di legge ha attribuito al dirigente preposto dell'Ufficio scolastico regionale il potere di ridurre, tanto meno senza una motivazione, il numero di ore di sostegno individuate dal G.L.O.H. nelle sue "proposte" a favore dei singoli alunni disabili*”… “Anche prima dell'approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), va affermata la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 67/2000 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 150/2011, ove con il ricorso si denunci che le determinazioni dell'autorità scolastica in ordine all'assegnazione delle ore di sostegno per lo studente disabile* siano idonee a porre in essere in danno di questi una discriminazione indiretta.”
Sono questi alcuni fondamentali stralci della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che vanno a rafforzare la tutela del diritto all’istruzione chiarendo che anche prima dell’approvazione definitiva del PEI è possibile agire contro eventuali condotte discriminatorie.
Analizzata e approfondita dall’Agenzia Nazionale «Contro ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità – Prof.ssa Maria Rita Saulle», la sentenza n. 12704 del 5 maggio 2026, vede la Corte di Cassazione a Sezioni Unite intervenire su una questione di particolare rilevanza per gli alunni e le alunne con disabilità e le loro famiglie: la riduzione delle ore di sostegno scolastico rispetto a quelle individuate come necessarie dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO).
Ribadito un principio fondamentale: il diritto all’istruzione e all'inclusione scolastica delle persone con disabilità non può essere compromesso da esigenze organizzative, carenze di personale o limitazioni delle risorse disponibili.
La Corte ha inoltre chiarito che, quando la riduzione delle ore di sostegno determina una situazione di discriminazione, è possibile rivolgersi al giudice ordinario anche prima dell’approvazione definitiva del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Tutto nasce dalla vicenda di un alunno con disabilità per il quale il GLO, in occasione della verifica finale dell’anno scolastico precedente, aveva individuato la necessità di garantire 22 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno successivo.
Nonostante questa valutazione, all’avvio del nuovo anno scolastico l’istituzione scolastica aveva assegnato soltanto 14 ore settimanali, motivando la riduzione con la disponibilità limitata di docenti di sostegno.
I genitori avevano quindi presentato un ricorso urgente al Tribunale di Busto Arsizio, ottenendo il riconoscimento del diritto alle 22 ore di sostegno e il risarcimento del danno.
La Corte d’Appello di Milano aveva successivamente assunto una posizione diversa, ritenendo che, non essendo ancora stato approvato definitivamente il PEI, la controversia dovesse essere esaminata dal giudice amministrativo e la questione è così arrivata alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha accolto il ricorso della famiglia.
Uno degli aspetti centrali della sentenza riguarda il valore delle valutazioni effettuate dal GLO.
La Corte ribadisce che, una volta individuato il numero di ore di sostegno necessarie a rispondere ai bisogni dell'alunno, l'amministrazione scolastica non può ridurle unilateralmente per ragioni legate alla disponibilità di personale o alle risorse economiche: le esigenze organizzative della scuola non possono prevalere sul diritto dell'alunno a ricevere i sostegni necessari per partecipare pienamente alla vita scolastica.
Un ulteriore elemento di particolare importanza riguarda gli strumenti di tutela a disposizione delle famiglie.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, quando viene denunciata una condotta discriminatoria nell’assegnazione delle ore di sostegno, la controversia rientra nella competenza del giudice ordinario, anche se il PEI non è stato ancora definitivamente approvato: le famiglie quindi non devono necessariamente attendere la conclusione dell’intero procedimento di approvazione del PEI per chiedere tutela contro una decisione che ritengono discriminatoria.
Cosa significa questa sentenza per gli alunni con disabilità e le loro famiglie?
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e il commento dell’Agenzia Nazionale «Contro ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità – Prof.ssa Maria Rita Saulle» sono disponibili a questo link
* Termine da considerarsi abrogato ai sensi D.lgs. n. 62 del 2024 il quale all’art. 4, lett. b), c) e d) ha espressamente previsto che “le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità. c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»; d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo”
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