«L’introduzione della parola “disabilità” nell’articolo 38 della Costituzione – scrive Vincenzo Falabella – non cancella problemi, non risolve automaticamente le disuguaglianze e non elimina le barriere che ancora oggi molte persone incontrano nella vita quotidiana. Ma afferma un principio. E i princìpi, soprattutto quando entrano nella Costituzione, orientano il legislatore, le istituzioni, la giurisprudenza e la cultura civile. Per questo è una scelta di civiltà, che aggiorna il linguaggio della Repubblica alla cultura dei diritti umani del XXI secolo»
L’approvazione da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato della proposta di modifica dell’articolo 38 della Costituzione [se ne legga già anche sulle nostre pagine, N.d.R.], con l’introduzione del termine “disabilità” e il superamento di una terminologia figlia di un’altra epoca storica e culturale [il riferimento è al termine “minorati”, tuttora presente nell’articolo 38 della Costituzione, N.d.R.], rappresenta un passaggio di grande rilievo istituzionale. Non si tratta infatti di un semplice aggiornamento lessicale, né di un esercizio di correttezza linguistica. Siamo di fronte a una scelta che investe direttamente il sistema dei valori della Repubblica e il modo in cui il nostro ordinamento riconosce la persona, la sua dignità e il suo diritto a partecipare pienamente alla vita della comunità.
Il dibattito sviluppatosi in questi giorni, pur legittimo e fisiologico in una democrazia matura, rischia tuttavia di non cogliere fino in fondo la portata di questa riforma. Ridurre la questione a una sostituzione di parole significa non comprendere il valore che il linguaggio costituzionale assume nella costruzione dell’identità collettiva di un Paese.
Le Costituzioni non sono soltanto raccolte di norme. Sono il luogo in cui una comunità politica definisce se stessa, i propri princìpi fondamentali e la direzione verso cui intende orientare il proprio sviluppo civile. Le parole contenute nella Carta non hanno dunque soltanto un significato giuridico: contribuiscono a formare cultura, orientano le politiche pubbliche, influenzano il linguaggio delle Istituzioni e incidono sul modo in cui le persone vengono riconosciute e rappresentate nella società.
Per questo motivo l’introduzione del termine “disabilità” nell’articolo 38 assume un valore che va ben oltre la dimensione formale.
La Costituzione italiana del 1948 è stata una straordinaria opera di civiltà e uno dei più avanzati strumenti di tutela della dignità umana prodotti dall’Europa del secondo dopoguerra. I Padri e le Madri Costituenti seppero costruire una Carta capace di garantire libertà, uguaglianza e diritti sociali in un Paese che usciva dalle macerie della guerra e della dittatura. Ma le Costituzioni vivono nel tempo. Pur mantenendo intatti i propri princìpi fondamentali, sono chiamate infatti a confrontarsi con l’evoluzione della società, della cultura e della coscienza collettiva.
La storia repubblicana dimostra come la Carta abbia saputo progressivamente adattarsi ai cambiamenti del Paese. Nel corso dei decenni il testo costituzionale è stato aggiornato per rafforzare le autonomie territoriali, per riconoscere nuovi equilibri istituzionali, per garantire una più ampia partecipazione democratica e, più recentemente, per introdurre princìpi che riflettono sensibilità maturate nella società contemporanea.
Basti pensare all’inserimento della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i princìpi fondamentali della Repubblica o al riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere dell’attività sportiva. Interventi che non hanno alterato l’identità della Costituzione, ma ne hanno rafforzato la capacità di rappresentare il tempo presente senza tradire la propria ispirazione originaria. La modifica dell’articolo 38 si colloca esattamente in questo percorso evolutivo.
Quando la Costituzione entrò in vigore, la disabilità era prevalentemente interpretata secondo una prospettiva medico-assistenziale. La persona veniva osservata principalmente attraverso la lente della sua menomazione o della sua condizione sanitaria. Era una visione coerente con il contesto storico dell’epoca, ma che oggi appare inevitabilmente superata.
Negli ultimi decenni si è affermata una profonda trasformazione culturale e giuridica, resa possibile dall’impegno delle persone con disabilità, delle loro famiglie, del mondo associativo, della ricerca scientifica e della comunità internazionale.
La svolta più significativa è arrivata con la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, che ha introdotto un nuovo paradigma fondato sui diritti umani e sulla piena cittadinanza. La Convenzione ha superato il tradizionale modello sanitario della disabilità e ha affermato il cosiddetto modello sociale. Secondo questa prospettiva, la disabilità non coincide con una caratteristica individuale della persona, ma nasce dall’interazione tra le condizioni della persona stessa e le barriere presenti nell’ambiente fisico, culturale, comunicativo, organizzativo e sociale.
È un cambiamento di prospettiva radicale. Significa riconoscere che il problema non è la persona, ma il contesto che limita o impedisce la sua partecipazione. Significa comprendere che la vera sfida non consiste nell’adattare la persona alla società, bensì nel trasformare la società affinché sia accessibile, inclusiva e capace di valorizzare tutte le differenze.
L’introduzione del termine “disabilità” nell’articolo 38 rappresenta il recepimento di questa evoluzione culturale all’interno della nostra Carta Costituzionale. Significa affermare che la Repubblica non è chiamata soltanto a garantire assistenza e sostegno, ma anche a promuovere autonomia, partecipazione, autodeterminazione e piena inclusione. È una scelta perfettamente coerente con il principio personalista che attraversa l’intera architettura costituzionale italiana. La persona viene prima della sua condizione. Viene prima delle sue limitazioni. Viene prima di qualsiasi definizione. È la persona, con la sua dignità, le sue aspirazioni e il proprio Progetto di Vita, il bene che la Repubblica è chiamata a riconoscere e promuovere.
Per questo motivo sorprende che una parte delle reazioni registrate nelle ore successive all’approvazione della proposta abbia assunto toni critici o persino ironici. Il confronto è sempre utile e necessario, soprattutto quando riguarda modifiche costituzionali. Tuttavia, appare difficile comprendere una contrarietà così netta rispetto a un intervento che mira a rendere più esplicito e più forte il riconoscimento delle persone con disabilità nella Carta fondamentale dello Stato.
Ancora più sorprendente è che alcune perplessità siano giunte da ambienti che da anni si occupano di diritti, inclusione e partecipazione. È naturalmente legittimo discutere modalità, formulazioni e percorsi istituzionali. Meno comprensibile è mettere in discussione il principio di fondo: il riconoscimento costituzionale di una realtà che riguarda milioni di cittadini e cittadine del nostro Paese e che costituisce una delle grandi questioni di cittadinanza del nostro tempo.
Vi è talvolta la sensazione che, nella velocità del dibattito pubblico contemporaneo, le reazioni precedano l’approfondimento. Le dinamiche dei social network tendono a privilegiare la polarizzazione e il conflitto, mentre temi complessi come la Costituzione, i diritti fondamentali e l’evoluzione del welfare richiederebbero riflessione, studio e capacità di leggere i processi storici nella loro interezza.
Proprio per questo è opportuno ricordare che la richiesta di un riconoscimento esplicito della disabilità nella Costituzione non nasce oggi. Nel 2024, in occasione del trentesimo anniversario della nostra Federazione [FISH-Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie, N.d.R.], celebrato nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, venne lanciato un appello alle Istituzioni affinché la disabilità trovasse una collocazione esplicita nel testo costituzionale. Non si trattava di una rivendicazione simbolica o identitaria. Era la consapevolezza che il pieno recepimento della Convenzione ONU richiedesse anche un adeguamento della Carta fondamentale ai princìpi che ormai orientano il diritto internazionale e le moderne democrazie.
A distanza di due anni, l’avvio di questo percorso rappresenta un motivo di soddisfazione non per una singola organizzazione, ma per l’intero Paese, perché questa riforma non appartiene a una parte politica, a una categoria o a un’associazione, appartiene alla Repubblica. Appartiene cioè all’idea di una comunità che riconosca il valore della persona nella sua interezza e che consideri la partecipazione di tutti come una condizione essenziale della democrazia.
La modifica dell’articolo 38 non cancella problemi, non risolve automaticamente le disuguaglianze e non elimina le barriere che ancora oggi molte persone incontrano nella vita quotidiana. Ma afferma un principio. E i princìpi, soprattutto quando entrano nella Costituzione, hanno la forza di orientare il legislatore, le istituzioni, la giurisprudenza e la cultura civile di una nazione.
Per questo essa deve essere letta per ciò che realmente rappresenta, ossia come una scelta di civiltà, che aggiorna il linguaggio della Repubblica alla cultura dei diritti umani del XXI secolo. Una scelta che rende la Costituzione più coerente con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3 della Carta. Una scelta che rafforza l’idea di uno Stato che non guarda alla persona attraverso la lente della sua condizione, ma riconosce il valore della persona nella sua irriducibile dignità.
L’auspicio è che il percorso parlamentare possa proseguire con il più ampio consenso possibile, perché quando sono in gioco la dignità umana, i diritti fondamentali e il riconoscimento della persona, la politica dovrebbe saper trovare ciò che unisce, prima di ciò che divide. È in questi momenti che una democrazia dimostra la propria maturità. Ed è in scelte come questa che la Costituzione continua a vivere, evolversi e parlare alle generazioni presenti e future.
*Presidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie), consigliere del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro).

