Alla Camera la legge che istituisce l’assistente per l’autonomia e la comunicazione

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di Edoardo Patriarca

È in discussione nelle Commissioni Cultura e Lavoro una proposta di legge già approvata al Senato. Si va a modificare l’articolo 3 del decreto legislativo 66/2017 dedicato all’inclusione scolastica degli alunni certificati secondo la legge 104/92. Nel testo il nuovo profilo e le modalità d’accesso alla professione. A Montecitorio sono depositate altre proposte sullo stesso tema che sono state abbinate

La settimana parlamentare è dedicata alla proposta di legge C. 2771, (approvata in un testo unificato dal Senato il 28 gennaio scorso) “Istituzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità”, ora in discussione in Commissione cultura e Commissione lavoro della Camera, a cui sono stati abbinati i disegni di legge C.1271, C. 1349, C.1549 , C.2716.

Nascerà l’assistente per l’autonomia

Con la norma viene istituita la figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione (Asacom), in coerenza con quanto già previsto dalla legge di bilancio 2026. Un profilo professionale appropriato tra i contenuti necessari del livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli studenti con disabilità.

Si va a modificare l’articolo 3 del decreto legislativo 66/2017 dedicato alle prestazioni per l’inclusione scolastica dei bambini e i bambini della scuola d’infanzia, degli alunni della scuola primaria, dei ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, certificati secondo la legge 104/ 92.

Il nuovo profilo professionale

Nel testo base approvato in Senato viene delineato il profilo professionale: un operatore socio educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza nella comunicazione, e di supporto all’acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai vari contesti educativi, didattici e formativi.

Le modalità di accesso alla professione sono piuttosto varie: il possesso della laurea di educatore professionale socio pedagogico; un diploma di scuola secondaria di secondo grado con un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle Regioni; un titolo acquisito da un Ente qualificato, o la possibilità di accedervi se dall’entrata in vigore della disposizione si è svolto per almeno 12 mesi, anche non continuativi, la funzione presso le istituzioni scolastiche statali.

Entro 120 giorni dalla data di approvazione del provvedimento un accordo in sede di Conferenza unificata definirà l’ambito di attività, le funzioni e il relativo ordinamento scolastico.

Gli enti territoriali provvederanno, nei limiti delle risorse disponibili, agli interventi per l’assistenza di loro competenza, inclusa l’assegnazione del personale: servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica; l’accessibilità e la fruibilità senso-percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali.

Coordinamento con il progetto di vita

Forniranno l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità anche affidandosi ad altri soggetti a condizione che questi garantiscano ai lavoratori coinvolti l’inquadramento e il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale collettivo del comparto.
Si assicura altresì il coordinamento con il progetto di vita, uno strumento finalizzato a migliorare le condizioni personali nei diversi ambiti di vita, come previsto dal decreto legge 62/2024. Da ultimo si prevede che Regioni ed enti locali potranno assumere direttamente personale con competenze e professionalità riconosciute nel settore, con contratti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato.

Le altre proposte

Le altre proposte di legge, depositate per lo più nel 2023, propongono di rendere strutturale all’interno delle istituzioni scolastiche la figura specialistica dell’operatore per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, sempre in collaborazione con l’insegnante di sostegno, per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici, e garantire l’effettivo processo di inclusione degli alunni con disabilità.

Il punto di attacco è che la legge 104/92 obbliga gli enti locali ad assegnare gli assistenti alle persone non autosufficienti, ma con criteri di reclutamento, di formazione e di erogazione dei servizi disomogenei e frammentati sul territorio nazionale, con una diversità di trattamento anche a livello retributivo dovuto al fatto che ogni ente locale per il pagamento del servizio si rivolge ad un gestore di terzo settore, spesso una società cooperativa.

Dunque, da una parte la proposta di un nuovo profilo professionale da inserire strutturalmente nelle istituzioni scolastiche statali; e dall’altra, nel testo approvato in Senato, una norma che mantiene l’attuale configurazione ma con una uniformità su tutto il territorio nazionale riguardo profili, funzioni e retribuzioni.

Vedremo come procederanno i lavori delle due commissioni della Camera: se verrà confermato definitivamente il testo approvato in Senato, o se saranno introdotte eventuali modifiche a partire dalle proposte di legge abbinate che comporterà inevitabilmente l’allungamento dei tempi di approvazione con un terzo passaggio in Senato.

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