«Sono indispensabili alcuni passaggi – scrive Marino Bottà – per non vanificare tutto quanto di positivo è previsto dal Decreto Legislativo 62/24, applicativo della Legge Delega 227/21, in tema di inclusione lavorativa. Si è di fronte infatti a un vero cambiamento culturale che richiederà del tempo per essere metabolizzarlo e per acquisire efficacia operativa, ma tutti hanno il compito di dare il proprio contributo, perché è una scommessa che una società civile moderna deve vincere!»
Anni Cinquanta, un’Italia rurale, povera, appena uscita dalla guerra. Lo sviluppo economico si fondava sul ruolo egemone delle grandi aziende del Nord, che avevano bisogno di manodopera scarsamente qualificata e facilmente reclutabile fra la massa di contadini che abbandonavano le campagne e gli immigrati dal Sud alla ricerca di una migliore qualità di vita. Quel poco di tessuto industriale allora esistente al Nord era rappresentato dalla siderurgia, dalla cantieristica e dal tessile: i primi due appannaggio degli uomini, l’ultimo delle donne.
Le persone con disabilità avevano ben scarse possibilità di accesso al lavoro; pertanto, si dedicavano alle attività familiari: agricole, artigianali, oppure vivevano alla giornata. In ogni paese c’erano persone con invalidità che aiutavano i contadini nei campi, o “andavano a bottega” in cambio di un pasto. I pochi che percepivano un salario, spesso dovevano alla fabbrica stessa la loro disabilità o erano mutilati di guerra.
La disabilità dei lavoratori era sempre di tipo fisico, compatibile con gli ambienti di lavoro poco ospitali per tutti. Non vi erano forme di inserimento o sostegni per la conservazione del posto di lavoro. L’assunzione sorgeva per un interessamento del parroco, del sindaco, o di qualche notabile locale, i quali esordivano dicendo che «il poveretto aveva dei figli e aveva bisogno di lavorare». Mancando strumenti legislativi e culturali, si ricorreva al pietismo e alla morale cristiana.
Negli Anni Sessanta, con il boom economico, le cose cambiarono. L’economia era in forte espansione. Le persone con disabilità, finalmente, potevano lavorare in fabbrica. Le raccomandazioni erano la chiave d’accesso. Invalidi del lavoro e mutilati di guerra venivano inseriti in reparti speciali attrezzati appositamente per loro, dove svolgevano attività marginali, fino a quando conservavano la loro capacità produttiva.
L’avvento del Sessantotto, con le rivendicazioni da parte della classe operaia costrinse il Legislatore a promulgare una legge che tutelasse il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Nacque così la Legge 482/68, Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, in cui veniva declinato l’obbligo per le aziende con oltre 35 dipendenti di assumere il 15% di lavoratori con disabilità. Era prevista una percentuale per ogni categoria di invalidità (25% invalidi di guerra, 15% invalidi del lavoro, 15% invalidi civili ecc.). I lavoratori invalidi erano iscritti all’UPLMO (Ufficio Provinciale per il Lavoro e la Massima Occupazione) e inseriti in apposite graduatorie da cui il funzionario preposto attingeva progressivamente, avviandoli al lavoro. L’avviamento era subìto dall’azienda e pertanto il lavoratore invalido era male accettato. La giusta rivendicazione di un diritto costituzionale veniva così compromessa da un approccio rigido, burocratico e ideologico. Si crearono pertanto aspre conflittualità rivendicative fra le parti e ci vollero oltre trent’anni per superare questa normativa, promuovendo l’inserimento mirato.
Il 1° gennaio del 2000 entrò quindi in vigore la Legge 68/99, Norme per il diritto al lavoro dei disabili, ribadendo l’obbligo per le aziende, ma introducendo appunto il concetto del collocamento mirato, ossia il ricorso a quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare il potenziale lavorativo delle persone e di inserirle nel mondo del lavoro «attraverso l’analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni di problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione».
Finalmente le aziende potevano disporre di strumenti: convenzioni, esoneri, compensazioni, agevolazioni, sostegni ecc., al fine di rendere meno oneroso l’inserimento dei lavoratori con disabilità. A tutto questo si era aggiunta una radicale riforma del collocamento (Decreto Legislativo 469/97), divenuto di competenza delle Regioni e delle Province, e non più del Ministero del Lavoro.
Purtroppo, nonostante le premesse, i risultati furono del tutto insoddisfacenti. La maggior parte dei Servizi Provinciali preposti, infatti, mantenne il vecchio approccio burocratico amministrativo nei confronti delle persone con disabilità e delle aziende e gli strumenti di sostegno previsti dalla Legge non ebbero un’adeguata e uniforme diffusione sul territorio nazionale, con la complessità delle procedure che deluse gli interessati.
Successivamente, la globalizzazione dei mercati e le innovazioni tecnologiche hanno letteralmente stravolto il modo di produrre, spingendo così le aziende soggette agli obblighi di legge a cercare lavoratori con disabilità “sempre più abili”.
Nel 2015, il Legislatore ha cercato, attraverso il Decreto Legislativo 151/15, di aggiornare la Legge 68/99 e le relative Linee Guide, introducendo alcune importanti novità:
° la totale estensione della chiamata nominativa, ossia la possibilità per i datori di lavoro privati di scegliere i lavoratori con disabilità;
° l’inasprimento delle sanzioni per gli evasori e l’incremento degli incentivi economici a sostegno delle nuove assunzioni;
° la promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio;
° la promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro;
° la revisione delle procedure di accertamento della disabilità e la valutazione psico-sociale della disabilità stessa;
° l’analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità;
° la promozione dell’istituzione del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
° la diffusione di buone pratiche di inclusione lavorativa.
Purtroppo, questi provvedimenti legislativi non sono stati concretizzati.
Ora il Decreto Legislativo 62/24, applicativo della Legge Delega 227/21 in materia di disabilità, ha ripreso il percorso e rilanciato il processo inclusivo, attraverso la presa in carico della persona e il superamento dell’approccio sanitario a favore di un modello fondato sul diritto delle persone. Esso modifica in tal modo tutto il processo inclusivo, non solo nelle modalità di gestione dell’iter procedurale, ma soprattutto nell’approccio strategico. La persona acquista una propria centralità e tutto viene realizzato partendo dalla persona stessa, per concludersi su di lei, con lei.
L’intero percorso inclusivo vede la persona partecipe e protagonista di quanto viene deciso e concordato. Il concetto di delega che caratterizza il processo attuale viene pertanto superato. La persona, cioè, non delega la Commissione Medica affinché accerti la sua disabilità clinica, il Comitato Tecnico (articolo 6 della Legge 68/99) affinché predisponga un progetto di inserimento lavorativo, il Collocamento Disabili per il suo inserimento nel mondo del lavoro e così via: ogni progettualità, azione, sostegno dev’essere personalizzata e fatta a misura della persona, nel rispetto dei suoi bisogni e dei suoi desideri. Non quindi un soggetto subente e assistito, costretto ad accettare modelli standard a cui adattarsi, ma una persona con diritto di parola, aiutata attraverso la presa in carico da parte di servizi in grado di comprenderne i bisogni e di sostenerla lungo il percorso inclusivo.
Un percorso che inizia con la valutazione di base, ossia con il riconoscimento della condizione di disabilità fondato sull’ICF dell’Organizzazione Mondiale della Salute, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, ella Disabilità e della Salute, e sull’ICD, la Classificazione Internazionale delle Malattie, tramite il WHODAS, questionario utilizzato come strumento integrativo e di partecipazione dalla persona.
La valutazione di base consentirà il riconoscimento dell’invalidità, la percentualizzazione di essa e gli eventuali “accomodamenti ragionevoli”, ossia le misure, gli adattamenti necessari e adeguati alle condizioni di salute e dei contesti di vita della persona. Nel campo lavorativo gli accomodamenti ragionevoli riguarderanno le modalità operative previste dalla mansione, gli orari di lavoro, la mobilità territoriale ecc. La persona in possesso del verbale di invalidità, con una percentuale superiore al 45%, e della relazione conclusiva ai fini lavorativi, può da subito iscriversi al Collocamento Disabili della propria Provincia di residenza e successivamente integrare la documentazione con il Progetto di Vita. Infatti, dopo la certificazione delle condizioni di disabilità (Visita di base), la persona stessa può richiedere l’elaborazione del Progetto di Vita. L’istanza può essere presentata in qualsiasi momento, all’Ambito Territoriale Sociale di residenza. Dal canto suo, la persona partecipa all’elaborazione del progetto e al monitoraggio delle azioni programmate. Attraverso tale percorso si intende migliorare la qualità di vita, facilitando anche l’inclusione socio-lavorativa mediante strumenti, risorse, interventi, benefìci, prestazioni, servizi e ogni utile azione adatta a favorire la partecipazione sociale e la vita indipendente, e ad eliminare e prevenire barriere che possano ostacolare la partecipazione sociale e lavorativa. Inoltre, il Progetto di Vita assicura il coordinamento fra i piani di intervento promossi dai vari soggetti sociali coinvolti. I servizi interessati attivano il progetto dopo aver fatto una valutazione multidimensionale del profilo di funzionamento della persona, l’analisi dei bisogni, dei desideri e delle aspettative, avvalendosi di figure professionali competenti (assistente sociale, professionisti sanitari, insegnanti, docenti ecc.). Nel caso di adulti in cerca di lavoro, è prevista la presenza di un rappresentante dei Servizi per il Collocamento Mirato.
Il Progetto di Vita è sostenuto dal “budget di progetto”, ossia l’insieme di risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche (pubbliche e private), attivabili anche attraverso la co-programmazione e co-progettazione con il Terzo Settore. Tutto questo dovrebbe consentire l’attivazione di percorsi di accompagnamento al lavoro personalizzati e il diffondersi di un’uniforme modalità operativa su tutto il territorio nazionale.
Ebbene, tutto quanto di positivo previsto dal Decreto 62/24 in tema di inclusione lavorativa rischierà di essere vanificato, se non si provvederà a:
° Riformare la Legge 68/99, oramai anacronistica rispetto ai cambiamenti socioeconomici che si sono verificati in oltre un quarto di secolo.
° Riorganizzare il sistema del collocamento pubblico.
° Uniformare il rispetto e l’attuazione delle normative su tutto il territorio nazionale.
° Diffondere le buone prassi per l’inclusione lavorativa delle persone che presentano complessità di inserimento.
Tutto quanto enunciato dal Decreto, per altro, incontrerà inevitabilmente le forche caudine delle Regioni e le trappole sparse sui territori provinciali. Ed è anche facile pronosticare atteggiamenti di inerzia, svuotamento di contenuti, e di burocratizzazione delle novità proposte, come è avvenuto con la Legge 68/99 e con le successive norme in materia. Ma questo non deve demoralizzarci: se non avverrà un cambiamento del sistema pubblico, sarà comunque possibile creare in ogni àmbito provinciale Servizi Territoriali per l’Inclusione Lavorativa (STIL), in grado di supportare l’attività del Collocamento Disabili (strategia già in atto perseguita dall’ANDEL-Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro) e anche formare una figura professionale (Disability Job Supporter Master tramite corsi promossi dall’ANDEL), che sia preparata per accompagnare al lavoro le persone e supportare le aziende nell’assolvimento degli obblighi di legge.
Comunque vada, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, attraverso il Decreto da lei sostenuto, ha promosso un cambiamento culturale. Certo, ci vorrà del tempo per metabolizzarlo e per acquisire efficacia operativa, ma noi tutti abbiamo il compito di rimboccarci le maniche e di dare il nostro contributo. Perché questa è una scommessa che una società civile moderna deve vincere!
*Già responsabile del Collocamento Disabili e Fasce Deboli della Provincia di Lecco, oggi direttore generale dell’ANDEL (Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro) (marino.botta@andelagenzia.it).

