Accesso a strutture residenziali

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Anffas Nazionale propone di seguito una prima analisi del Decreto Legge N° 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

 

L'analisi, portata avanti insieme allo studio legale Marcellino, si concentra su un ambito particolarmente delicato ed importante per la Rete associativa ovveroAccesso per visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice”.

 

ANALISI:

Ad una prima lettura dell’art. 3 “impiego certificazioni verdi covid-19”, con particolare riguardo al comma 1, non si rinviene nessun espresso richiamo alla previsione per cui è consentito l’accesso alle strutture extraospedaliere solo ed esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid-19.

Infatti, il primo comma della norma in commento, tra i servizi e attività per cui l’accesso è condizionato al possesso del c.d. “green pass” richiama:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, dicui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b)  spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno dI strutture   ricettive, di   cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici”.

 

La previsione per cui è consentito l’accesso alle strutture extraospedaliere solo ed esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid-19 è invece rinvenibile solo attraverso la lettura dell’articolo 3 comma 2 del D.L. in commento, rintracciabile in mezzo al coacervo di norme ivi richiamate.

L’articolo 3 comma 2 del D.L in commento prevede quanto segue: “All’articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, N° 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 N° 87, il comma 10bis è sostituito dal seguente: 10bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2bis, comma 1, 2quater, 5, 8bis, comma 2, e 9bis del presente decreto, nonché all’articolo 1bis del decreto legge 1 aprile 2021 N° 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 N° 76”.

Ebbene, l’articolo 1bis del decreto legge 1 aprile 2021 N° 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 N° 76, intitolato “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2” testualmente prevede:

“1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID -19”.

 

Pertanto:

1. La disciplina dell’accesso alle strutture extra-ospedaliere dei familiari e visitatori, anche a seguito del recente decreto legge, è immutata rispetto a quanto già previsto a far data dal decreto legge 1 aprile 2021 N° 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 N° 76, la quale già prevedeva, ai fini dell’accesso, di essere muniti di certificazioni verdi covid-19;

2. La disciplina dell’accesso dei familiari e visitatori, sia come disciplinata dal decreto legge 1 aprile 2021 N° 44, sia come adesso richiamata dal D.L. 22 Luglio 2021 N° 105, fa espresso richiamo alle Linee Guida definite con Ordinanza del Ministro della Salute 8 Maggio 2021. A tal riguardo si auspica e si caldeggia che siano state rispettate tutte le previsioni in esso contenute e, in particolar modo, la stesura dei patti di corresponsabilità.

 

Si auspica che le Strutture – a maggior ragione a seguito dell’ultimo intervento legislativo – consentano l’accesso solo alle condizioni e con le modalità previste dalla disciplina vigente.

 

Si coglie l’occasione per chiarire quanto segue: La disciplina sopra analizzata si applica e si riferisce solo agli accompagnatori/visitatori degli utenti, pertanto, essa non ha quale ambito di applicazione i lavoratori (per i quali, invece, si applica la specifica disciplina prevista con riguardo all’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari)

 

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