Legge 104, scuola, PEI e bocciatura. Una sentenza del TAR Lazio

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In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI si deve fare ripetere l’anno allo studente con disabilità

Come sappiamo, il PEI - Piano Educativo Individualizzato - è il documento centrale che guida tutta l’attività didattica per l’alunno e lo studente con disabilità, con una programmazione didattica “differenziata”. Il PEI è lo strumento con il quale il Consiglio di Classe si esprime e traccia un percorso di attività ed obiettivi che possano essere seguiti e raggiunti dallo studente durante l’anno scolastico.
Ma se quegli obiettivi non vengono raggiunti? Se quegli obiettivi non vengono raggiunti, magari anche a causa di una incompleta attuazione delle misure per l’inclusione previste dallo stesso PEI, è necessario bocciare lo studente e fargli ripetere l’anno, in modo da colmare quel gap.

IL CASO IN ESAME
E’ questa, in sostanza, la sintesi di una sentenza del TAR del Lazio (sentenza 6624/2022) che si è espresso su un ricorso presentato dall’amministratore di sostegno di uno studente con autismo e handicap grave certificato dalla Legge 104, articolo 3 comma 3. Lo studente era stato ammesso all’esame di stato conclusivo del quinto anno di scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2020/2021nonostante il mancato completamento di un percorso inclusivo soddisfacente e, quindi, in presenza di un rendimento complessivo non adeguato.
Con successiva ordinanza veniva accolta l’istanza cautelare formulata in via incidentale con il ricorso, disponendo la reiscrizione dell’alunno al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado frequentata.

OBIETTIVI E PEI
Dalla ricostruzione del TAR, nel corso dell’anno i docenti (non solo di sostegno) avevano rilevato una significativa regressione dell’alunno, frutto di una incompleta attuazione delle misure per l’inclusione previste dal PEI in conseguenza delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 negli ultimi due anni scolastici. In sede di riunione del consiglio di classe con funzioni di GLO, nel corso dell’anno era stato anche modificato il PEI precedentemente approvato, rivedendoal ribasso gli obiettivi formativi da raggiungere, al fine di renderli maggiormente adatti alla situazione dell’alunno. Tuttavia gli stessi “non sono stati comunque raggiunti (p. 3, doc. cit.).

VALUTAZIONE E OBIETTIVI DEL PEI
Seppur in relazione al caso in oggetto, è interessante quanto sottolineato dal TAR in merito alla centralità del PEI anche per quanto concerne la valutazione dello studente da parte del consiglio di classe, che dagli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato va guidata. Il Tar cita infatti le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, adottate con nota dell’agosto 2009 da parte del M.I.U.R., le quali al punto 2.4 prevedono cheLa valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance”.

In altri termini, ribadisce il TAR Lazio, attesa la centralità del P.E.I. anche ai fini della valutazione del rendimento scolastico degli alunni disabili, appare evidente come, nel caso di specie, a fronte di molteplici documenti che attestino il mancato raggiungimento degli obiettivi in esso formulati, nonostante le valutazioni positive del primo e secondo quadrimestre, e il generico richiamo alla assidua frequenza scolastica, evidenziati dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, stante il mancato raggiungimento degli obiettivi, il progetto inclusivo dell’alunno non è stato completato.
Per tali ragioni, il ricorso merita accoglimento, con conseguente conferma degli effetti promananti dall’accoglimento della domanda cautelare ed annullamento degli atti impugnati. Viene quindi confermata la reiscrizione dell’alunno al quinto anno per l’anno scolastico 2021/22.


Per approfondire

Sentenza n. 6624/2022

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