Il nuovo Pei parte per davvero: bene le modifiche, ma ancora tante criticità da risolvere

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Nei giorni scorsi il Decreto interministeriale n. 153/2023, pubblicato il 6 settembre 2023 sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito, ha introdotto alcune correzioni al D.I. 182/2020, che adottava un nuovo modello di Piano educativo individualizzato-Pei e consegnava alle scuole le linee guida per stenderlo. Ecco l’analisi e il commento della Consulta su Inclusione Scolastica di Anffas Nazionale. [ndr]

Da una prima analisi del correttivo, a partire dal raffronto tra quanto chiesto dalle organizzazioni e dalle federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità – tra cui Fish – e quanto effettivamente recepito, Anffas accoglie in linea generale le modifiche attuate ma ritiene che siano ancora molte le criticità rimaste e le azioni da mettere in campo per garantire una piena inclusione scolastica agli alunni e alle alunne con disabilità di tutta Italia. 

Ci sono infatti ancora tante parti del decreto legislativo n. 66/2016 rimaste inattuate, sia per quanto riguarda la piena operatività del profilo di funzionamento, per il quale vi sono già delle linee guida che tuttavia necessitano di ulteriori azioni per essere messe pienamente in pratica, sia per la definizione dei criteri per la definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, in modo che ci sia uniformità a livello nazionale.

Bene quindi la novità introdotta all’art. 10-bis del correttivo, che chiarisce la modalità del passaggio dalla progettazione differenziata a quella personalizzata, ma Anffas rileva come il decreto in generale presti un’attenzione maggiore alla forma piuttosto che alla sostanza: ad esempio, sul già criticato automatismo tra profilo di funzionamento e quantificazione dei sostegni, gli articoli 15 e 18 sono rimasti pressoché invariati, tranne per il fatto che la frase “debito di funzionamento” è stata sostituita da “supporti al funzionamento”, rendendo – questo sì – la definizione più conforme alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. 

Bene l’eliminazione del riferimento all’esonero, sia dal decreto sia dalle linee guida che per come era scritta si presentava come un’opzione diversa rispetto alla riduzione degli obiettivi che avviene nel percorso differenziato, ma anche qui, al di là della forma, rimane il fatto che si deve assolutamente rafforzare, e non sminuire, il momento valutativo sugli apprendimenti, anche nei percorsi differenziati. 

Soddisfacente la modifica della parte riguardante lo svolgimento di attività fuori dalla classe, ma non il passaggio sull’orario ridotto: la formulazione che la Fish aveva proposto tendeva a scoraggiare la prassi delle terapie in orario scolastico facendo invece riferimento a «particolari situazioni sanitarie volte a compromettere la salute dell’alunno, prevedendo nella minor limitazione possibile una riduzione di orario scolastico, se valutato tale e condiviso dal GLO». 

Per quanto riguarda la responsabilità del GLO, bene, infine, la modifica introdotta con riferimento ai “componenti del GLO” che sono “sono corresponsabili delle decisioni assunte” se non fosse che la corresponsabilità risulterebbe ancor più coerente se si attribuissero al GLO i corretti poteri e compiti (con il superamento degli automatismi previsti con le tabelle sopra citate)

Bene quindi le modifiche introdotte dal D.I. 153/2023, ma ancora tante le criticità da risolvere. 

Qui il documento completo con le osservazioni di Anffas.

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