Un organismo indipendente per i diritti umani delle persone con disabilità

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«L’istituzione del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità – scrive Giampiero Griffo – costituisce un altro importante passo avanti per la piena ed effettiva applicazione della Convenzione ONU, rilanciando il ruolo fondamentale che le persone con disabilità e chi le rappresenta debbano avere per promuovere i propri diritti. Non è più il tempo che qualcuno decida al posto nostro cosa ci serve, ma è il momento di rivendicare la nostra autodeterminazione e il rispetto dei diritti umani riconosciuti dalle Convenzioni internazionali»

Il Consiglio dei Ministri, su proposta della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che, in attuazione della Legge Delega al Governo 227/21 in materia di disabilità, istituisce il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità [se ne legga già sulle nostre pagine, N.d.R.].
Il provvedimento rientra in un vasto programma di riforme che, a partire dalla Riforma 1.1 della Missione 5 (Componente 2), del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede l’attuazione della “legge quadro per le disabilità”.

Il testo recepisce le proposte elaborate da una Commissione di Studio redigente e si pone come finalità principale l’istituzione di un organismo indipendente di garanzia, omogeneo, quanto a struttura e competenze, alle Autorità Garanti già attive nell’ordinamento, il cui compito è promuovere e tutelare i diritti umani e contrastare i fenomeni di discriminazione.
Il Garante ha sede in Roma e costituisce un’articolazione del sistema nazionale preposto a dare attuazione all’articolo 33 (Applicazione a livello nazionale e moniotoraggio) della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, sulle situazioni giuridiche soggettive delle persone con disabilità e svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:
° promuove e vigila sul rispetto dei diritti e delle norme dettate dalla Convenzione ONU, dagli accordi internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi e dalle altre fonti subordinate in materia;
° contrasta i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità;
° raccoglie segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni;
° richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire informazioni o documenti necessari all’esercizio delle funzioni di competenza;
° svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
° visita, tra le altre, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali, con possibilità di svolgere nel corso delle visite stesse colloqui riservati con le persone con disabilità e con le persone che possano fornire informazioni rilevanti;
° formula raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
° agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
° promuove campagne di sensibilizzazione e comunicazione, progetti e azioni positive, in particola nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia.

Si tratta di un organo collegiale composto dal Presidente e da due altri componenti, in possesso di notoria indipendenza, specifica e comprovata professionalità e conoscenza, competenza ed esperienza nel campo della tutela dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Il Presidente e i componenti del Collegio sono nominati con determinazione assunta d’intesa dai Presidenti della Camera e del Senato, previo parere favorevole delle Commissioni Parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi. La durata dell’incarico è stabilita in quattro anni, rinnovabile esclusivamente per una sola volta.
Si individua inoltre il regime di incompatibilità, che concerne sia un lasso temporale antecedente alla nomina (cosiddetta “incompatibilità in entrata”), sia un periodo successivo alla scadenza del mandato (cosiddetta “incompatibilità in uscita”), allo scopo di assicurare le più elevate garanzie di autonomia e indipendenza. Viene inoltre sancito il principio di esclusività che impedisce ai membri del Garante di assumere altri incarichi nel corso dell’espletamento del mandato.

Non si dispone ancora del testo finale del Decreto, ma si può salutare con soddisfazione il fatto che finalmente l’Italia si doti di un organismo indipendente nazionale per la promozione, la tutela e la protezione di diritti umani delle persone con disabilità. Il nostro, infatti, è uno dei pochissimi Paesi ad alto reddito che non ha istituito una commissione nazionale indipendente sui diritti umani, mancanza segnalata più volte nelle Osservazioni Conclusive che le Nazioni Unite hanno presentato all’Italia, nelle varie forme di monitoraggio dell’applicazione dei diritti umani sulle singole Convenzioni e sulle revisioni generali.
A parere di chi scrive, dunque, questo primo provvedimento apre la strada alla definizione di un organismo più ampio che intervenga su tutte le Convenzioni delle Nazioni Unite in àmbito di diritti umani.

Un secondo elemento molto positivo è che il provvedimento – da quello che si ricava dal comunicato diffuso dal Consiglio dei Ministri – è basato sui Princìpi di Parigi dell’ONU del 1991, includendo i poteri più efficaci per garantire il reale assolvimento dei compiti assegnati dal Decreto.
Questo nuovo istituto è assai diverso dagli attuali Garanti Regionali e Comunali, che hanno poteri molto limitati e poco efficaci. Innanzitutto, l’accesso al Garante Nazionale è gratuito e permetterà di avere un parere autorevole in pochi mesi, parere che sarà notificato all’ente e/o alla persona che avrà discriminato una persona con disabilità. Il parere, seppure non dello stesso livello di una sentenza di tribunale, a seconda della gravità della discriminazione messa in atto, da un lato impegnerà l’ente o la persona che discrimina ad eliminare la discriminazione stessa in tempi brevi (attraverso “accomodamenti ragionevoli”, con il superamento della discriminazione e l’impegno a non ripeterla ecc.), dall’altro contribuirà a far comprendere il rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità all’interno della società in tutte le articolazioni di essa, per garantire la piena partecipazione, l’inclusione e la piena cittadinanza.

Si tratta quindi di un altro importante passo avanti per la piena ed effettiva applicazione della Convenzione ONU, rilanciando il ruolo fondamentale che le persone con disabilità e chi le rappresenta debbano avere per promuovere i propri diritti.
Non è più il tempo che qualcuno decida al posto nostro cosa ci serve, ma è il momento di rivendicare la nostra autodeterminazione e il rispetto dei diritti umani riconosciuti dalle Convenzioni internazionali.

 

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