Il lavoro delle persone con disabilità psichica: un approfondimento

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Le persone con disabilità psichica possono essere assunte da enti pubblici o aziende private? E se sì, come e qual è la procedura prevista per una loro corretta assunzione? E se l’ente pubblico o privato non assume, in che cosa incorre? Ad occuparsi di tale tema è il Centro Studi Giuridici HandyLex, che nella sua veste recentemente rinnovata, presenta un ampio approfondimento, di cui suggeriamo certamente la consultazione, preceduto per altro da una semplice quanto fondamentale premessa, ossia «che le persone con disabilità psichica possono essere assunte sia da enti pubblici che da privati»

Le persone con disabilità psichica possono essere assunte da enti pubblici o aziende private? E se sì, come e qual è la procedura prevista per una loro corretta assunzione? E se l’ente pubblico o privato non assume, in che cosa incorre?
Ad occuparsi di tale tema è il Centro Studi Giuridici HandyLex, che nella sua veste recentemente rinnovata, presenta un ampio approfondimento, di cui suggeriamo certamente la consultazione (a questo link), preceduto per altro da una semplice quanto fondamentale premessa, ovvero «che le persone con disabilità psichica possono essere assunte sia da enti pubblici che da privati».

La trattazione si sofferma in particolare sullo strumento della convenzione, fissata dall’articolo 11 della Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), la quale, si scrive, «avrebbe dovuto costituire, nelle intenzioni del legislatore, uno strumento attraverso il quale potenziare e agevolare la ricerca occupazionale per le persone con disabilità psichica anche se poi, nei fatti, molteplici sono state le segnalazioni di disfunzionamenti e mancate attuazioni della previsione normativa».

Come fare, dunque, per ridurre al massimo il rischio di attuare quella che, in caso di mancata attuazione delle convenzioni, si delineerebbe, secondo HandyLex, «come una discriminazione indiretta ai sensi della Legge 67/06»? «Si potrebbe ad esempio – è la conclusione dell’approfondimento – pensare ad una “sponsorizzazione” e “pubblicizzazione” della misura di maggior favore contenuta nell’articolo 13 della Legge 68 [“Incentivi alle assunzioni”, N.,d.R.] in materia di incentivi economici spettanti per l’ipotesi di assunzione di un disabile psichico, ma anche prevedere una modificazione normativa volta a facoltizzare il ricorso alla convenzione, che verrebbe reso alternativo all’ordinaria chiamata nominativa (così come a oggi avviene con le altre categorie di disabili non intellettivi)». (S.B.)

Ricordiamo ancora il link al quale accedere, per consultare l’approfondimento del Centro Studi Giuridici HandyLex.

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